Approvato il Disegno di Legge sui reati agroalimentari
Il Consiglio dei ministri in data 1° Dicembre ha approvato il Disegno di legge sui reati agroalimentari che interviene principalmente su due fronti: la tutela della salute pubblica e dei consumatori e la tutela del leale commercio, punendo pesantemente le frodi commerciali di prodotti alimentari.
Nessuno conosce la dimensione del “Sistema Agropirateria”: fonti autorevoli azzardano un valore da 250 a 500 milioni di euro l’anno. Partendo dal capitolo frodi commerciali (ledono la lealtà commerciale e indirettamente i diritti contrattuali e patrimoniali del consumatore), il fenomeno si spinge alle frodi sanitarie (ledono o mettono in pericolo il diritto alla salute del consumatore singolo o collettivo tramite fatti che rendono nocivi alimenti, bevande e materiali che vengono a contatto con alimenti).
Per la prima volta si introducono sanzioni per chi produce e commercializza alimenti che, tenuto conto, possono anche non essere capaci di produrre un pericolo immediato e imminente, ma manifestano la propria pericolosità nel medio e lungo periodo e in via del tutto eventuale. Altra novità sul punto è che le sanzioni variano a seconda della dimensione all’ingrosso dell’attività illecita, anche organizzata.
Nel primo quadrimestre 2017 sono stati sequestrati dall’ICQRF del MIpaaf prodotti alimentari per un valore di 60 milioni di euro, contro lo stesso periodo del 2016 di 3 milioni di euro: la strategia della prevenzione e della repressione attuata dall’Autorità Competente, sta agendo sull’intera filiera e sui servizi di intelligence, con risultati tangibili.
La proposta di legge contro i reati alimentari è composta da 49 articoli e introduce una serie di nuovi reati come il disastro sanitario che punisce l’avvelenamento, contaminazione o la corruzione di acque o sostanze alimentari e il mancato ritiro di prodotti pericolosi per la salute, che chiama in causa la grande distribuzione organizzata.
Il DDL prevede anche una novità assoluta riguardo la valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano. Infatti è previsto il nuovo reato di agropirateria che punisce la vendita di prodotti alimentari accompagnati da falsi segni distintivi o da marchi di qualità (DOP, IGP, STG, Biologici – ma anche a filiera corta del territorio come i PAT) contraffatti e prevede delle aggravanti in caso di falsi documenti di trasporto o di simulazione del metodo di produzione biologica.
Da segnalare l’art. 31 del DDL che mira a estendere i casi di responsabilità amministrativa anche alle persone giuridiche come strumento di prevenzione dei reati alimentari, prevedendo nel contempo modelli di organizzazione delle imprese che facilitino l’adempimento degli obblighi relativi.
In tale modo si integra la lista dei reati in materia alimentare già previsti dal D.lgs 231/01 che, oltre ad aggiungere nuovi reati presupposto, inserendo nell´art. 6-bis la disciplina dei “modelli di organizzazione, gestione e controllo dell´ente qualificato come impresa alimentare “che dovranno essere necessariamente assicurare un sistema aziendale in grado di adempiere a tutti gli obblighi giuridici relativi.
Art. 31.
(Introduzione dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
- Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. — (Modelli di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare). — 1. Nei casi di cui all’articolo 6, il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria, come individuate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici, a livello nazionale e sovranazionale, relativi:
- a)al rispetto degli standardrelativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;
- b)alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;
- c)alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ovvero alla possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
- d)alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l’integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera;
- e)alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;
- f)alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;
- g)alle periodiche verifiche sull’effettività e sull’adeguatezza del modello.
- 2. I modelli di cui al comma 1, avuto riguardo alla natura ed alle dimensioni dell’organizzazione e del tipo di attività svolta, devono in ogni caso prevedere:
- a)idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte;
- b)un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- c)un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari, alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
- 3. Nelle piccole e medie imprese, come individuate ai sensi dell’articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il compito di vigilanza sul funzionamento dei modelli in materia di reati alimentari può essere affidato anche ad un solo soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza anche nel settore alimentare nonché di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Tale soggetto è individuato nell’ambito di apposito elenco nazionale istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.